Circolare 27 aprile 2016, n. 14/E. “Credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare. Art. 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2015”.
Circolare n. 21-2016 | Premessa. Con la circolare n. 14/E del 27 aprile 2016 (di seguito anche solo “circolare”) l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta riconosciuto, a certe condizioni, alle forme di previdenza complementare di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito anche solo “fondi pensione”) e agli enti di previdenza obbligatoria di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 (“casse previdenziali”).
Il predetto credito d’imposta, per i fondi pensione del 9% e parametrato al risultato netto maturato assoggettato a imposta sostitutiva investito in determinate attività, è stato introdotto dall’art. 1, commi da 91 a 94, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di Stabilità 2015”) a decorrere dal periodo di imposta 2015.



