Decreto 19 giugno 2015 – Attuazione dell’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente la determinazione di condizioni, termini e modalità di applicazione del credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, nonché delle forme di previdenza complementare e individuazione delle attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del credito.
Circolare n. 23-2015 | E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2015 (G.U. del 30 luglio 2015) che dà attuazione all’art. 1, commi da 91 a 94, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), concernente la determinazione di condizioni, termini e modalità di applicazione del credito di imposta in favore delle forme di previdenza complementare (nonché degli enti di previdenza obbligatoria di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103).